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Regolamento di “Conciliareonline.it / Onlineschlichter.it”

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. “Conciliareonline.it / Onlineschlichter.it” dell'Organismo “Conciliareonline.it / Onlineschlichter.it” del Centro Tutela Consumatori Utenti – Verbraucherzentrale Südtirol (VZS – CTCU) è un servizio di risoluzione extragiudiziale delle controversie nazionali e transfrontaliere nascenti da contratti commerciali di vendita a distanza di beni e servizi, stipulati tra consumatori e professionisti esclusivamente per mezzo di internet e del commercio elettronico.

2. Non sussistono limiti riguardanti la nazionalità delle parti. Le norme etiche e di comportamento della persona fisica deputata alla risoluzione extragiudiziale delle controversie (all. n. 1) costituiscono parte integrante del presente regolamento.

3. Possono accedere alla presente procedura i seguenti soggetti:
a) i consumatori che siano residenti o abbiano il domicilio nella Provincia Autonoma di Bolzano e nella Provincia Autonoma di Trento ;
b) i consumatori residenti o domiciliati nell'Unione Europea, tra cui l'Italia, che propongono la domanda avverso un professionista stabilito nella  Provincia Autonoma di Bolzano e nella Provincia Autonoma di Trento;
c) esclusi i casi di cui alle lettere a) e b), i consumatori e professionisti di tutte le regioni italiane che vorranno stipulare con l'Organismo “Conciliareonline.it / Onlineschlichter.it” una convenzione per l'utilizzo alla presente procedura.

4. L'avvio della procedura, sospende ai sensi del dell'art. 141- quinquies del Codice del Consumo, i termini per adire la sede giudiziale che riprendono a decorrere dalla sua conclusione.

2. STRUTTURA

1. Ogni caso è gestito e trattato direttamente dalla persona fisica preposta alla risoluzione della controversia (da ora in poi c.d. terzo).
La controversia viene risolta attraverso una procedura conciliativa volontaria di tipo valutativo ad impulso di parte.

3. IL TERZO CONCILIATORE / VALUTATORE

1. Il terzo è un soggetto qualificato in possesso di un attestato di laurea magistrale in materia giuridica, nonché idoneo all'incarico conferitogli ai sensi delle disposizioni di legge in materia ed ha il compito, sentite le parti, di proporre una soluzione non vincolante della controversia secondo diritto o, in via subordinata, secondo equità.

2. Il terzo formula la proposta di soluzione della controversia basandosi su quanto esposto e prodotto dalle parti all'atto della presentazione della domanda di attivazione e adesione alla procedura, nonché su eventuali integrazioni documentali o chiarimenti richiesti dal terzo in merito al fatto o circostanze oggetto della controversia.

3. Il terzo è neutrale, indipendente e imparziale nella gestione della controversia e nei confronti di tutti i soggetti coinvolti. Il terzo è soggetto all'osservanza dell'obbligo del segreto professionale sui fatti a lui sottoposti nell'esercizio delle sue funzioni conciliative e si impegna a rispettare le regole di “Conciliareonline.it / Onlineschlichter.it”, nonché le norme etiche e di comportamento ad esse allegate.

4. ACCESSO AL PROCEDIMENTO

1. L'accesso a “Conciliareonline.it / Onlineschlichter.it” e le comunicazioni tra il terzo e le parti avvengono, soprattutto per assicurare speditezza e celerità alla procedura, via internet, salvo che le parti non siano impossibilitate a comunicare attraverso l'utilizzo di internet. In tale ultimo caso sarà possibile accedere alla procedura e comunicare con il terzo a mezzo lettera raccomandata, fax o telefono, salvo eccessivo aggravio a carico della procedura.

2. L'accesso alla procedura è consentito ai consumatori che abbiano previamente tentato di prendere contatto diretto con il professionista.

3. Salvo quanto previsto al comma precedente, a “Conciliareonline.it / Onlineschlichter.it” possono accedere anche i consumatori che per ragioni di incomunicabilità linguistica non siano stati in grado di mettersi in contatto con il professionista o nel caso in cui il professionista, decorso un ragionevole lasso di tempo, non abbia risposto al reclamo diretto inviato dal consumatore.

5. AVVIO DELLA PROCEDURA

1. Il procedimento inizia con la proposizione, da parte del consumatore, di un reclamo che deve avere la forma di una domanda di conciliazione.

2. La domanda deve essere presentata attraverso la compilazione, in tutti i suoi campi obbligatori, del modello online reso disponibile sul sito www.conciliareonline.it / www.onlineschlichter.it o del modulo cartaceo ivi scaricabile.

3. Per consentire la procedibilità della domanda è necessario che la parte attivante indichi il suo nome e cognome, i suoi dati e recapiti personali, nonché il nome ed il recapito del professionista contro cui è rivolta la domanda. La parte attivante e il professionista, quest'ultimo solo nel caso in cui aderisca alla procedura e lo ritenga necessario, svolgono una breve e chiara esposizione dei fatti contestati. Entrambe le parti forniscono i documenti a sostegno dei fatti rispettivamente affermati

4.  I documenti possono essere caricati online attraverso l'utilizzo di un formato di file standard (doc, pdf, jpeg), oppure semplicemente inviandoli in allegato rispondendo all'e-mail del terzo.

6. SVOLGIMENTO

1. Il terzo, una volta ricevuto il modulo della domanda presentata dalla parte attivante, provvede, a contattare la controparte all'indirizzo / recapito fornito dalla parte attivante.

2. Il terzo invita il professionista ad aderire alla procedura entro 15 giorni dal ricevimento dell'invito. Se la parte invitata al procedimento accetta di parteciparvi, può prendere posizione sulla domanda nei modi previsti all'art. 5 commi 3 e 4 del regolamento. Nel caso in cui la parte invitata non comunichi la sua adesione entro il termine di 15 giorni, il terzo dà comunicazione alla parte attivante della mancata adesione e la procedura si conclude.

3. Il terzo, una volta ricevuta l'adesione, ne dà comunicazione alle parti.

4. Il terzo, dopo che il professionista ha aderito alla procedura, una volta ricevuto il fascicolo completo della domanda, comunica alle parti l'avvio del procedimento ed esamina la procedibilità della domanda.

5. Il terzo dichiara l'improcedibilità della domanda nei seguenti casi:
a) se, ai sensi dell'art. 14, lett. g) dello Statuto dell'Organismo “Conciliareonline.it / Onlineschlichter.it”, la controversia non rientra nell'ambito di applicazione e competenza della procedura ex art. 1 del regolamento e/o sia necessaria la totale ed esclusiva trattazione offline della stessa;
b) se il consumatore non ha previamente contatto il professionista, salvi i casi previsti all'art. 4 comma 3 del regolamento;
c) in tutti gli altri casi indicati all'art. 14 dello Statuto dell'Organismo “Conciliareonline.it/Onlieschlichter.it”.

6. Nei casi indicati al comma precedente il procedimento si conclude quando il terzo comunica alle parti il provvedimento motivato con cui dichiara l'improcedibilità della domanda.

7.Se la domanda è procedibile il terzo, ove ritenga il fascicolo della domanda completo, formula la proposta di risoluzione della controversia.

8.Il procedimento è completamente gratuito e non obbligatorio per le parti, le quali possono ritirarsi dallo stesso in qualunque momento, previa comunicazione al terzo. Il ritiro di una delle parti dal procedimento determina la conclusione del procedimento stesso.

9. Le parti possono farsi rappresentare da un'altra persona nell'arco dell'intero procedimento, previo deposito di regolare mandato rilasciato per lo specifico incarico. Nel corso del giudizio le parti, se necessario e se ciò non causa un eccessivo aggravio del procedimento, possono chiamare in causa un terzo.

7. CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA

1. Il terzo, dopo aver ricevuto il fascicolo completo della domanda e aver dato alle parti avviso di avvio della procedura, formula la proposta motivata e non vincolante di risoluzione della controversia e la trasmette alle parti.

2. Le parti possono decidere, entro il termine di 7 giorni, decorrente dal ricevimento della proposta,  di accettare la proposta conciliativa formulata dal terzo. In questo caso, se le parti comunicano entrambe l'accettazione entro il predetto termine, la proposta conciliativa avrà valore di contratto tra le parti stesse.

3. Il procedimento si conclude in ogni caso in una delle seguenti ipotesi:
a) nel caso in cui la parte invitata non accetti di partecipare al procedimento;
b) quando la parte invitata non accetti di partecipare al procedimento entro 15 giorni dal ricevimento dell'invito;
c) quando una delle parti si ritiri dal procedimento prima che il terzo abbia formulato la proposta di soluzione della controversia;
d) quando la proposta di soluzione della controversia viene comunicata alle parti del procedimento e non interviene la comunicazione dell'accettazione da entrambe le parti entro 7 giorni ;
e) quando la proposta di soluzione della controversia viene accettata dalle parti;
f) quando il terzo dichiara l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 6 comma 5 del presente regolamento.

8. DURATA DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento ha una durata massima di 90 giorni da quando il terzo ha ricevuto il fascicolo completo della domanda. Il predetto termine può essere prorogato per un massimo di ulteriori 90 giorni. Il terzo valuta l'opportunità o meno di prorogare il termine nel caso in cui la controversia sia particolarmente complessa.  Il terzo provvede alla comunicazione del termine di proroga alle parti.

9. LA RISERVATEZZA

1. L'Organismo “Conciliareonline.it / Onlineschlichter.it” garantisce la riservatezza del procedimento e del trattamento dei dati forniti dalle parti ai sensi delle D.Lgs n. 196/2003.

2. Il terzo si impegna a non divulgare quanto appreso in occasione del procedimento.

3. I dati ed i documenti forniti al terzo verranno temporaneamente salvati nel sistema “Conciliareonline.it / Onlineschlichter.it” e verranno utilizzati ed elaborati unicamente al fine di formulare una proposta conciliativa.

4. Le parti all'atto della proposizione della domanda o dell'adesione al procedimento autorizzano la visione alla rispettiva controparte dei documenti e delle deduzioni offerte in comunicazione al terzo.

5. Nel caso in cui le parti non volessero offrire in comunicazione alla controparte la documentazione prodotta, dovranno farne esplicita richiesta all'atto della proposizione della domanda e di tale circostanza verrà informata la controparte all'atto dell'invito di adesione alla procedura formulata dal terzo.

6. Le parti si impegnano a non utilizzare, nel corso di eventuali procedimenti contenziosi promossi in relazione alla medesima controversia, quanto appreso durante il procedimento e a non chiamare il terzo incaricato della risoluzione della controversia a testimoniare sui fatti e sulle circostanze relative al procedimento.

10. LINGUE DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento “Conciliareonline.it / Onlineschlichter.it” sarà disponibile, a libera scelta delle parti, nelle seguenti lingue: italiano / tedesco ed inglese.
Nel caso in cui le parti non scelgano la stessa lingua, il terzo procederà alla redazione della proposta conciliativa / valutativa nelle lingua scelta dalla parte attivante o chiederà alle parti di sceglierne una di comune accordo.

11. CIRCOSTANZE IMPREVISTE

In tutti i casi non espressamente previsti dalle presenti Regole, il terzo  procederà valutando il caso concreto in accordo con le Regole stesse.

12. DISPOSIZIONI FINALI

“Conciliareonline.it / Onlineschlichter.it” non è condizione di procedibilità per la proposizione della domanda giudiziale e non pregiudica il diritto delle parti partecipanti alla procedura di adire l'autorità giudiziale per richiedere la tutela dei loro diritti.
Con l'acceso e l'adesione alla presente procedura, le parti accettano il presente regolamento anche  ai sensi dell'art. 141-quater comma 5 Codice del Consumo.
La proposta di soluzione della controversia elaborata dal terzo può non essere conforme ad altra soluzione che un altro organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie o un'autorità giudiziaria potrebbe dare se interpellata in merito alla medesima controversia.

Bolzano lì 11.12.2015            IL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T

Allegato:
1. Codice etico e di comportamento del terzo.
2. Protocollo d'intesa con la Camera di Commercio di Bolzano ed il CTCU.

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Struttura di supporto

Il Conciliareonline.it ha sede presso il Centro Tutela Consumatori Utenti/Verbraucherzentrale Südtirol. Per maggiori informazioni continua a leggere qui.

La trappola dei costi

La conciliazione presuppone una forma di collaborazione tra le parti. Prima di inviare il tuo caso al conciliatore ti chiediamo di leggere attentamente qui.